Quante volte vi è capitato di essere (più o meno) gentilmente invitati ad accomodarvi fuori da un locale perchè il vostro amico non era gradito?

Purtroppo si sente spesso dire tutto e il contrario di tutto sul diritto del cane di poter accedere ad un locale pubblico. Ma cosa c’è di vero?

Il problema principale è che la legge in merito è molto frammentaria, e spesso gli esercenti si fanno scudo del regolamento di polizia veterinaria che stabilisce che “vieta l’ingresso degli animali domestici in tutte quelle zone dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti“. In pratica – ed è anche abbastanza evidente il motivo, gli animali non sono ammessi nelle cucine onde evitare possibili contaminazioni del cibo.

Ma cosa succede invece negli altri luoghi pubblici? Nei bar? nei ristoranti? o più semplicemente negli alimentari e nei supermercati?

Da dove partire: i Regolamenti Comunali

Come abbiamo visto la legge parla esclusivamente di accesso a locali dove viene maneggiato il cibo. Per tutti gli altri locali pubblici invece sino ad ora l’esercente poteva stabilire se far entrare o meno il cane.

Questa è stata la prassi fin quando alcuni Comuni non hanno preso una posizione, stabilendo delle discipline specifiche e imponendo di conseguenza un certo comportamento. Un esempio è quello del Comune di Torino, che ha stabilito

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite l’affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all’ingresso e previa comunicazione scritta all’Ufficio tutela animali. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l’ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti

Questa norma, ripresa in seguito da altri Comuni, ha de facto garantito l’accesso al cane salvo un divieto stabilito dal Comune in base ad una richiesta dell’esercente.

Quindi in buon sostanza un gestore, per rifiutare l’ingresso di un cane nel proprio locale, deve esporre il cartello di divieto in vetrina. In assenza del cartello l’ingresso non può essere rifiutato!

Se molti Comuni hanno seguito l’esempio di Torino parecchi altri si sono dimostrati “sordi” a questa esigenza. In tutti i casi resta inteso che il divieto non vale per i cani di supporto ai non vedenti!

Vediamo adesso nello specifico cosa può succedere quando tentiamo di entrare in un locale (se avete esperienza condividetele nei commenti!)

I supermercati

cane nel supermercato

Come abbiamo detto il cane non può entrare nei locali dove si lavora il cibo per evitare contaminazioni.

Nel caso dei supermercati è evidente che, specie in reparti quali quello di frutta e verdura, c’è una seria possibilità che l’animale possa contaminare il cibo esposto.

Detto questo come premessa necessaria, vediamo cosa può fare il proprietario il quale, è bene ricordarlo, è sempre e comunque responsabile del comportamento del proprio amico!

Prima di tutto il proprietario deve uniformarsi al regolamento Comunale. Pertanto se il Comune prevede l’accesso degli animali da compagni nel locale e il locale non ha esposto un cartello può accedere.

Il proprietario deve garantire che il cane non entri a contatto con gli alimenti, e questo può avvenire o mettendo il cane su un carrello o su un trasportino ad hoc oppure, nel caso di cani di piccola taglia, in una borsa.

Da quanto detto sino ad ora sembra che tutte le precauzioni ricadano sul proprietario ma non è così. Infatti se il commerciante desidera lasciare libero accesso agli animali deve anche garantire che ci siano le condizioni per evitare il contatto con i cibi. Se così non fosse è lo stesso commerciante ad essere in torto e subire una sanzione.

Bar e ristoranti

Per quel che riguarda bar e ristoranti il discorso è diverso.

In questo caso infatti l’accesso alle cucine è di norma vietato a chiunque non sia parte dello staff, e quindi esiste già una divisione netta tra le aree accessibili e quelle dove viene manipolato il cibo.

In questo caso l’accesso può essere consentito dal gestore, che regolamenta anche le modalità e le condizioni di accesso. Per intenderci, il gestore può permettere l’accesso alla sua struttura con museruola e guinzaglio, così da salvaguardare gli altri avventori.

Le spiagge

cane sulla spiaggia

Per quanto riguarda le spiagge sono sempre di più quelle che ammettono gli amici a quattro zampe, e che nel corso del tempo si stanno munendo di ciotole, giochi e tutte le recinzioni per garantire la sicurezza sia del cane che degli altri bagnanti.

Se si parla invece di spiagge pubbliche in questo caso bisogna verificare il Regolamento Comunale che disciplina l’accesso alla spiaggia e alla battigia.

Appare scontato dire che qualsiasi cosa il cane faccia i responsabili sarete voi, quindi occhio a tenerlo sotto controllo e non dimenticate documenti, guinzaglio e museruola se richiesta.

I mezzi pubblici

Per quel che riguarda il trasporto di animali nei mezzi pubblici le regole sono abbastanza chiare.

Autobus: possono salire restando nella parte posteriore del mezzo, con guinzaglio e museruola. In questo caso il padrone dovrà pagare anche il biglietto (ridotto del 50%).

Treno: anche per il treno le regole sono semplici. Il cane di piccola e media taglia può viaggiare all’interno del trasportino senza pagare. Se il treno è provvisto di scompartimento e si desidera tenere il cane libero si deve pagare una tariffa del 40% ed avere il benestare degli altri viaggiatori. I cani di taglia grande invece devono essere tenuti legati e con la museruola, oltre a pagare il 50% del biglietto.

Nave: anche per la nave vale – parzialmente – quanto detto per il treno. Per i cani di taglia grande esistono delle gabbie apposite dove alloggiarlo, mentre quelli di taglia piccola e media possono restare in cabina o passeggiare sul ponte, ovviamente tenuti al guinzaglio.